Avvertenza: 
    Si procede alla ripubblicazione del testo  del  decreto-legge  28
ottobre 2020, n.  137,coordinato  con  la  legge  di  conversione  18
dicembre 2020, n.176, recante: «Ulteriori misure urgenti  in  materia
di tutela della  salute,  sostegno  ai  lavoratori  e  alle  imprese,
giustizia  e  sicurezza,  connesse  all'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19», corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma
3, del regolamento di esecuzione del testo unico  delle  disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sulla  emanazione  dei  decreti  del
Presidente della Repubblica e  sulle  pubblicazioni  ufficiali  della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. 
    Restano invariati il valore e l'efficacia  dell'atto  legislativo
qui trascritto. 
 
                               Art. 1 
 
Contributo a fondo  perduto  da  destinare  agli  operatori  IVA  dei
  settori economici interessati dalle nuove misure restrittive 
 
  1. Al  fine  di  sostenere  gli  operatori  dei  settori  economici
interessati dalle misure restrittive introdotte con  il  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020, per contenere la
diffusione dell'epidemia «Covid-19», e' riconosciuto un contributo  a
fondo perduto a favore dei soggetti che, alla  data  del  25  ottobre
2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi  dell'articolo  35  del
decreto del Presidente della  Repubblica  26  ottobre  1972  n.  633,
dichiarano di  svolgere  come  attivita'  prevalente  una  di  quelle
riferite ai  codici  ATECO  riportati  nell'Allegato  1  al  presente
decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno  attivato  la
partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020. 
  2. (Soppresso). 
  3.  Il  contributo  a  fondo  perduto  spetta  a   condizione   che
l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020
sia inferiore  ai  due  terzi  dell'ammontare  del  fatturato  e  dei
corrispettivi del  mese  di  aprile  2019.  Al  fine  di  determinare
correttamente i predetti importi, si  fa  riferimento  alla  data  di
effettuazione dell'operazione di cessione di beni  o  di  prestazione
dei servizi. 
  4. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti  di
fatturato di cui al comma 3 ai soggetti che  dichiarano  di  svolgere
come attivita' prevalente una di  quelle  riferite  ai  codici  ATECO
riportati nell'Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire
dal 1° gennaio 2019. 
  5. Per i soggetti che hanno gia' beneficiato del contributo a fondo
perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
che non  abbiano  restituito  il  predetto  contributo  indebitamente
percepito,  il  contributo  di  cui  al  comma   1   e'   corrisposto
dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul  conto
corrente bancario o postale sul quale e' stato erogato il  precedente
contributo. 
  6. Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo  a
fondo perduto di cui all'articolo 25  del  decreto-legge  n.  34  del
2020, il  contributo  di  cui  al  comma  1  e'  riconosciuto  previa
presentazione  di  apposita  istanza   esclusivamente   mediante   la
procedura telematica e il modello approvati con il provvedimento  del
Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  del  10  giugno   2020;   il
contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui  partita  IVA
risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza. 
  7. L'ammontare del contributo a fondo perduto  e'  determinato:  a)
per i soggetti di cui al comma 5,  come  quota  del  contributo  gia'
erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34  del  2020;
b) per i soggetti di cui al comma 6, come quota del valore  calcolato
sulla base dei dati presenti nell'istanza  trasmessa  e  dei  criteri
stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34
del 2020; qualora l'ammontare dei ricavi o compensi di tali  soggetti
sia superiore a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente  a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
il valore e' calcolato applicando la percentuale di cui al  comma  5,
lettera c), dell'articolo 25 del decreto-legge n.  34  del  2020.  Le
predette quote  sono  differenziate  per  settore  economico  e  sono
riportate nell'Allegato 1 al presente decreto. 
  8. In ogni caso,  l'importo  del  contributo  di  cui  al  presente
articolo non puo' essere superiore a euro 150.000,00. 
  9. Per i soggetti di cui al comma 5, in possesso dei  requisiti  di
cui al comma 4, l'ammontare del contributo e' determinato  applicando
le percentuali riportate nell'Allegato 1  al  presente  decreto  agli
importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e di  2.000  euro
per i soggetti diversi dalle persone fisiche. 
  10. Si applicano, in quanto compatibili,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020. 
  11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
definiti i termini e le modalita' per la trasmissione  delle  istanze
di cui al comma 6 e ogni ulteriore disposizione per l'attuazione  del
presente articolo. 
  12. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto
dei limiti e delle  condizioni  previsti  dalla  Comunicazione  della
Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020)  1863  final  «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. 
  13. E' abrogato l'articolo 25-bis del decreto legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77. 
  14. Per gli operatori dei settori economici individuati dai  codici
ATECO 561030-Gelaterie e pasticcerie, 561041-Gelaterie e  pasticcerie
ambulanti,  563000-Bar  e  altri  esercizi  simili  senza  cucina   e
551000-Alberghi, con domicilio fiscale o sede  operativa  nelle  aree
del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o
massima gravita' e da un livello di rischio alto, individuate con  le
ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli  articoli
2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  del  3
novembre 2020, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 275 del 4 novembre  2020,  e  dell'articolo  19-bis  del
presente decreto, il contributo a fondo perduto di  cui  al  presente
articolo e' aumentato di un ulteriore  50  per  cento  rispetto  alla
quota indicata nell'Allegato 1. 
  14-bis. Il contributo a fondo perduto di cui al  presente  articolo
e' riconosciuto nell'anno 2021 agli operatori con sede operativa  nei
centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali  del
comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle  nuove  misure
restrittive di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280  milioni  di
euro. Il contributo e'  erogato  dall'Agenzia  delle  entrate  previa
presentazione  di  istanza  secondo  le  modalita'  disciplinate  dal
provvedimento del Direttore dell'Agenzia  delle  entrate  di  cui  al
comma 11. 
  14-ter. Fermo restando il limite di spesa di cui al  comma  14-bis,
per i soggetti di cui al medesimo  comma  14-bis  che  svolgono  come
attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati
nell'Allegato 1 al presente decreto, il contributo di cui al predetto
comma 14-bis e' determinato entro il 30 per cento  del  contributo  a
fondo perduto di cui al presente articolo. Per i soggetti di  cui  al
comma 14-bis che svolgono come attivita'  prevalente  una  di  quelle
riferite ai codici ATECO  che  non  rientrano  tra  quelli  riportati
nell'Allegato 1, il contributo di cui al  comma  14-bis  spetta  alle
condizioni stabilite ai commi 3 e 4 ed e' determinato entro il 30 per
cento del valore calcolato sulla base dei dati presenti  nell'istanza
trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25
del decreto-legge n. 34 del 2020. 
  14-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati  in
2.935 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280  milioni  di  euro
per l'anno 2021, di cui 477 milioni di euro per  l'anno  2020  e  280
milioni  di  euro  per  l'anno  2021  conseguenti  all'ordinanza  del
Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, si  provvede,  quanto  a  2.930
milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34 e,  quanto
a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle  risorse
rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13. 
  14-quinquies. All'articolo 13, comma 9, del decreto-legge 8  aprile
2020, n. 23, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5  giugno
2020, n. 40, il secondo periodo e' soppresso. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 35 del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.   633
          (Istituzione   e   disciplina   dell'imposta   sul   valore
          aggiunto): 
                «Art. 35 (Disposizione regolamentare  concernente  le
          dichiarazioni  di  inizio,  variazione  e   cessazione   di
          attivita'). - 1. I soggetti che  intraprendono  l'esercizio
          di un'impresa, arte  o  professione  nel  territorio  dello
          Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono
          farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici
          locali dell'Agenzia delle  entrate  ovvero  ad  un  ufficio
          provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima
          Agenzia; la dichiarazione e' redatta, a pena  di  nullita',
          su modelli conformi a quelli  approvati  con  provvedimento
          del  direttore  dell'Agenzia   delle   entrate.   L'ufficio
          attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che
          restera' invariato anche nelle  ipotesi  di  variazioni  di
          domicilio  fiscale  fino  al   momento   della   cessazione
          dell'attivita'   e   che   deve   essere   indicato   nelle
          dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in
          ogni altro documento ove richiesto. 
                2. Dalla dichiarazione  di  inizio  attivita'  devono
          risultare: 
                  a) per le persone fisiche, il cognome  e  nome,  il
          luogo  e  la  data  di  nascita,  il  codice  fiscale,   la
          residenza, il domicilio fiscale e l'eventuale ditta; 
                  b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la
          natura  giuridica,  la  denominazione,  ragione  sociale  o
          ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa,
          e il domicilio fiscale e deve essere  inoltre  indicato  il
          codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la
          rappresentanza; 
                  c)  per  i  soggetti  residenti  all'estero,  anche
          l'ubicazione della stabile organizzazione; 
                  d) il tipo e l'oggetto dell'attivita' e il luogo  o
          i luoghi in cui viene esercitata  anche  a  mezzo  di  sedi
          secondarie,  filiali,  stabilimenti,  succursali,   negozi,
          depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e
          conservati i libri, i registri, le scritture e i  documenti
          prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni; 
                  e)  per  i  soggetti  che  svolgono  attivita'   di
          commercio elettronico, l'indirizzo del sito web ed  i  dati
          identificativi dell'internet service provider; 
                  e-bis) per  i  soggetti  che  intendono  effettuare
          operazioni intracomunitarie di cui al Titolo  II,  Capo  II
          del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1993,  n.  427,  la
          volonta' di effettuare dette operazioni; 
                  f) ogni altro elemento  richiesto  dal  modello  ad
          esclusione dei dati che l'Agenzia delle entrate e' in grado
          di acquisire autonomamente. 
                3. In caso di variazione di alcuno degli elementi  di
          cui  al  comma  2  o  di  cessazione   dell'attivita',   il
          contribuente deve entro trenta giorni  farne  dichiarazione
          ad uno degli  uffici  indicati  dal  comma  1,  utilizzando
          modelli conformi a quelli approvati con  provvedimento  del
          direttore dell'Agenzia  delle  entrate.  Se  la  variazione
          comporta il trasferimento del  domicilio  fiscale  essa  ha
          effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui
          si  e'  verificata.  In   caso   di   fusione,   scissione,
          conferimenti  di  aziende   o   di   altre   trasformazioni
          sostanziali  che  comportano  l'estinzione   del   soggetto
          d'imposta, la dichiarazione e'  presentata  unicamente  dal
          soggetto risultante dalla trasformazione. 
                4. In caso di cessazione  dell'attivita'  il  termine
          per la presentazione della dichiarazione di cui al comma  3
          decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative
          alla liquidazione  dell'azienda,  per  le  quali  rimangono
          ferme le disposizioni relative al versamento  dell'imposta,
          alla   fatturazione,    registrazione,    liquidazione    e
          dichiarazione.  Nell'ultima  dichiarazione   annuale   deve
          tenersi conto anche dell'imposta dovuta ai sensi del n.  5)
          dell'articolo  2,  da  determinare  computando   anche   le
          operazioni indicate nel quinto comma dell'articolo  6,  per
          le  quali  non  si  e'  ancora  verificata   l'esigibilita'
          dell'imposta. 
                5.  I  soggetti  che  intraprendono  l'esercizio   di
          un'impresa, arte o professione, se ritengono di  realizzare
          un  volume  d'affari   che   comporti   l'applicazione   di
          disposizioni  speciali   ad   esso   connesse   concernenti
          l'osservanza  di  adempimenti  o  di  criteri  speciali  di
          determinazione   dell'imposta,   devono   indicarlo   nella
          dichiarazione di inizio attivita' da presentare a norma del
          presente  articolo  e  devono   osservare   la   disciplina
          stabilita in relazione al volume d'affari dichiarato. 
                6. Le dichiarazioni previste  dal  presente  articolo
          sono presentate in via telematica secondo  le  disposizioni
          di cui ai commi 10 e seguenti ovvero, in duplice esemplare,
          direttamente ad uno degli uffici di  cui  al  comma  1.  Le
          dichiarazioni  medesime  possono,  in  alternativa,  essere
          inoltrate in  unico  esemplare  a  mezzo  servizio  postale
          mediante   raccomandata,   con   l'obbligo   di   garantire
          l'identita' del soggetto dichiarante  mediante  allegazione
          di  idonea  documentazione;  in  tal  caso  si  considerano
          presentate nel giorno in cui risultano spedite. 
                7.  L'ufficio  rilascia  o  invia   al   contribuente
          certificato   di   attribuzione   della   partita   IVA   o
          dell'avvenuta variazione o cessazione dell'attivita' e  nel
          caso di  presentazione  diretta  consegna  la  copia  della
          dichiarazione al contribuente debitamente timbrata. 
                7-bis. L'opzione di cui al comma 2,  lettera  e-bis),
          determina  l'immediata  inclusione  nella  banca  dati  dei
          soggetti     passivi     che     effettuano      operazioni
          intracomunitarie, di cui all'articolo  17  del  regolamento
          (CE) n. 904/2010, del Consiglio, del 7 ottobre 2010;  fatto
          salvo quanto disposto dal comma 15-bis, si presume  che  un
          soggetto passivo non  intende  piu'  effettuare  operazioni
          intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun  elenco
          riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi
          alla data di inclusione nella suddetta banca  dati.  A  tal
          fine l'Agenzia delle entrate procede  all'esclusione  della
          partita IVA dalla banca dati di cui al periodo  precedente,
          previo invio di apposita comunicazione al soggetto passivo. 
                7-ter. 
                8. I  soggetti  tenuti  all'iscrizione  nel  registro
          delle imprese ovvero  alla  denuncia  al  repertorio  delle
          notizie  economiche  e  amministrative  (REA)   ai   sensi,
          rispettivamente, degli articoli  7  e  9  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  7  dicembre  1995,  n.  581,
          concernente il regolamento di  attuazione  dell'articolo  8
          della legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  in  materia  di
          istituzione del registro delle imprese,  possono  assolvere
          gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni di cui al
          presente  articolo  presentando  le  dichiarazioni   stesse
          all'ufficio del registro delle imprese, il quale  trasmette
          i dati  in  via  telematica  all'Agenzia  delle  entrate  e
          rilascia apposita certificazione dell'avvenuta  operazione.
          Nel caso di inizio dell'attivita'  l'ufficio  del  registro
          delle imprese comunica al contribuente il numero di partita
          IVA  attribuito  in  via  telematica   dall'Agenzia   delle
          entrate. 
                9. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          entrate puo' essere stabilita la  data  a  decorrere  dalla
          quale le dichiarazioni di inizio, variazione  e  cessazione
          attivita' sono presentate  esclusivamente  all'ufficio  del
          registro delle imprese ovvero in via telematica secondo  le
          disposizioni di cui ai commi successivi. 
                10. Le dichiarazioni previste dal  presente  articolo
          possono essere presentate in  via  telematica  direttamente
          dai contribuenti o tramite i soggetti di  cui  all'articolo
          3, commi 2 bis  e  3,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 322 del 1998;  in  tal  caso  si  considerano
          presentate nel giorno in  cui  sono  trasmesse  all'Agenzia
          delle entrate  in  via  telematica  e  il  procedimento  di
          trasmissione si considera concluso nel  giorno  in  cui  e'
          completata  la  ricezione  da  parte   dell'Agenzia   delle
          entrate. La prova della presentazione  delle  dichiarazioni
          e' data  dalla  comunicazione  dell'Agenzia  delle  entrate
          attestante  l'avvenuto  ricevimento   delle   dichiarazioni
          stesse. 
                11. I soggetti incaricati di cui all'articolo 3 commi
          2 bis e 3, del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
          322 del 1998, restituiscono al contribuente una copia della
          dichiarazione attestante la data di consegna con  l'impegno
          alla  trasmissione  in  via  telematica  e  rilasciano   la
          certificazione  restituita   dall'Agenzia   delle   entrate
          attestante l'avvenuta operazione e contenente, in  caso  di
          inizio attivita', il numero di partita  IVA  attribuito  al
          contribuente. 
                12. In caso di presentazione delle  dichiarazioni  in
          via telematica si applicano ai fini della sottoscrizione le
          disposizioni di cui all' articolo 1 comma  6,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998. 
                13. I soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3  del
          decreto del Presidente della Repubblica n.  322  del  1998,
          incaricati  della   predisposizione   delle   dichiarazioni
          previste  dal  presente  articolo,  sono   obbligati   alla
          trasmissione in via telematica delle stesse. 
                14. Ai fini della conservazione  delle  dichiarazioni
          si applicano le disposizioni previste per la  conservazione
          delle dichiarazioni  annuali  dal  decreto  del  Presidente
          della Repubblica n. 322 del 1998. 
                15. Le modalita'  tecniche  di  trasmissione  in  via
          telematica  delle  dichiarazioni  previste   dal   presente
          articolo  ed  i  tempi  di  attivazione  del  servizio   di
          trasmissione telematica sono  stabiliti  con  provvedimento
          del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  da  pubblicare
          nella Gazzetta Ufficiale. 
                15-bis. L'attribuzione  del  numero  di  partita  IVA
          determina la esecuzione di riscontri automatizzati  per  la
          individuazione di elementi di rischio connessi al  rilascio
          dello stesso nonche' l'eventuale effettuazione  di  accessi
          nel luogo  di  esercizio  dell'attivita',  avvalendosi  dei
          poteri  previsti  dal   presente   decreto.   Gli   Uffici,
          avvalendosi  dei  poteri  di  cui  al   presente   decreto,
          verificano che i dati  forniti  da  soggetti  per  la  loro
          identificazione ai fini dell'IVA, siano completi ed esatti.
          In caso di esito negativo, l'Ufficio emana provvedimento di
          cessazione della  partiva  IVA  e  provvede  all'esclusione
          della stessa dalla banca  dati  dei  soggetti  passivi  che
          effettuano operazioni intracomunitarie.  Con  Provvedimento
          del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti  le
          modalita' operative  per  l'inclusione  delle  partite  IVA
          nella  banca  dati  dei  soggetti  passivi  che  effettuano
          operazioni  intracomunitarie,  nonche'  i  criteri   e   le
          modalita' di cessazione della partita IVA e dell'esclusione
          della stessa dalla banca dati medesima. 
                15-ter. Con provvedimento del Direttore  dell'Agenzia
          delle entrate sono individuate: 
                  a) specifiche informazioni da  richiedere  all'atto
          della dichiarazione di inizio di attivita'; 
                  b)  tipologie   di   contribuenti   per   i   quali
          l'attribuzione del  numero  di  partita  IVA  determina  la
          possibilita' di effettuare gli acquisti di cui all'articolo
          38 del decreto legge 30 agosto 1993,  n.  331,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,  n.  427  e
          successive modificazioni, a condizione che  sia  rilasciata
          polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la  durata
          di tre anni dalla  data  del  rilascio  e  per  un  importo
          rapportato al  volume  d'affari  presunto  e  comunque  non
          inferiore a 50.000 euro. 
                15-quater. 
                15-quinquies.   L'Agenzia   delle   entrate   procede
          d'ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che,
          sulla base dei dati  e  degli  elementi  in  suo  possesso,
          risultano  non  aver  esercitato   nelle   tre   annualita'
          precedenti attivita' di impresa ovvero attivita' artistiche
          o professionali. Sono fatti salvi i poteri di  controllo  e
          accertamento    dell'amministrazione    finanziaria.    Con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
          stabiliti i criteri e  le  modalita'  di  applicazione  del
          presente   comma,   prevedendo   forme   di   comunicazione
          preventiva al contribuente.» 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  25  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  Sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
                «Art. 25 (Contributo a fondo perduto). - 1.  Al  fine
          di   sostenere   i    soggetti    colpiti    dall'emergenza
          epidemiologica "Covid-19", e' riconosciuto un contributo  a
          fondo perduto a favore  dei  soggetti  esercenti  attivita'
          d'impresa e  di  lavoro  autonomo  e  di  reddito  agrario,
          titolari di partita  IVA,  di  cui  al  testo  unico  delle
          imposte sui redditi approvato con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo
          unico delle imposte sui redditi. 
                2. Il contributo a fondo perduto di cui  al  comma  1
          non spetta, in ogni caso,  ai  soggetti  la  cui  attivita'
          risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza  di
          cui al comma 8, agli enti pubblici di cui all'articolo  74,
          ai soggetti di cui all'articolo  162-bis  del  testo  unico
          delle imposte sui  redditi  e  ai  contribuenti  che  hanno
          diritto alla percezione  delle  indennita'  previste  dagli
          articoli 27, e 38 del decreto legge 17 marzo 2020,  n.  18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, nonche' ai lavoratori dipendenti e ai professionisti
          iscritti  agli  enti  di  diritto  privato  di   previdenza
          obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno  1994,
          n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103. 
                3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di
          reddito agrario di cui all'articolo  32  del  citato  testo
          unico delle imposte sui redditi, nonche'  ai  soggetti  con
          ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere  a)  e  b),
          del medesimo testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  o
          compensi di cui all'articolo  54,  comma  1,  del  medesimo
          testo unico delle imposte sui redditi  non  superiori  a  5
          milioni di euro nel periodo d'imposta precedente  a  quello
          in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
                4. Il contributo a fondo perduto spetta a  condizione
          che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del  mese
          di aprile 2020 sia inferiore ai  due  terzi  dell'ammontare
          del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile  2019.
          Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si
          fa riferimento alla data di  effettuazione  dell'operazione
          di cessione di  beni  o  di  prestazione  dei  servizi.  Il
          predetto contributo spetta anche in assenza  dei  requisiti
          di cui al presente comma ai  soggetti  che  hanno  iniziato
          l'attivita' a  partire  dal  1°  gennaio  2019  nonche'  ai
          soggetti  che,  a  far  data  dall'insorgenza   dell'evento
          calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede  operativa
          nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i  cui
          stati di emergenza  erano  ancora  in  atto  alla  data  di
          dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19. 
                5. L'ammontare del  contributo  a  fondo  perduto  e'
          determinato applicando una percentuale alla differenza  tra
          l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del  mese  di
          aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi
          del mese di aprile 2019 come segue: 
                  a) venti per cento per  i  soggetti  con  ricavi  o
          compensi   indicati   al   comma   3   non   superiori    a
          quattrocentomila euro nel periodo  d'imposta  precedente  a
          quello in corso alla data di entrata in vigore del presente
          decreto; 
                  b) quindici per cento per i soggetti con  ricavi  o
          compensi indicati al comma 3 superiori  a  quattrocentomila
          euro e fino a un milione  di  euro  nel  periodo  d'imposta
          precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore
          del presente decreto; 
                  c) dieci per cento per  i  soggetti  con  ricavi  o
          compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro
          e fino a cinque  milioni  di  euro  nel  periodo  d'imposta
          precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore
          del presente decreto. 
                6. L'ammontare del  contributo  a  fondo  perduto  e'
          riconosciuto, comunque, ai soggetti  di  cui  al  comma  1,
          beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un
          importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e
          a  duemila  euro  per  i  soggetti  diversi  dalle  persone
          fisiche. 
                7. Il contributo di  cui  al  presente  articolo  non
          concorre  alla  formazione  della  base  imponibile   delle
          imposte sui  redditi,  non  rileva  altresi'  ai  fini  del
          rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del  testo
          unico delle  imposte  sui  redditi,  e  non  concorre  alla
          formazione del valore della produzione  netta,  di  cui  al
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
                8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto,
          i soggetti interessati presentano,  esclusivamente  in  via
          telematica,  una  istanza  all'Agenzia  delle  entrate  con
          l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti  dai
          precedenti commi. L'istanza  puo'  essere  presentata,  per
          conto del soggetto interessato, anche da  un  intermediario
          di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del  Presidente
          della  Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322  delegato  al
          servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate  o
          ai servizi per la fatturazione elettronica. L'istanza  deve
          essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio
          della  procedura  telematica  per  la  presentazione  della
          stessa, come definita con il  provvedimento  del  direttore
          dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 10. 
                9.  L'istanza  di  cui  al  comma  8  contiene  anche
          l'autocertificazione che i soggetti richiedenti, nonche'  i
          soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2,  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano  nelle
          condizioni ostative di cui  all'articolo  67  del  medesimo
          decreto legislativo n. 159 del 2011. Per la prevenzione dei
          tentativi  di  infiltrazioni  criminali,   con   protocollo
          d'intesa sottoscritto tra  il  Ministero  dell'interno,  il
          Ministero dell'economia e delle finanze e  l'Agenzia  delle
          entrate sono disciplinati i controlli di cui  al  libro  II
          del decreto legislativo n. 159 del  2011  anche  attraverso
          procedure   semplificate   ferma    restando,    ai    fini
          dell'erogazione del contributo di cui al presente articolo,
          l'applicabilita' dell'art. 92 commi 3 e seguenti del citato
          decreto legislativo n.  159  del  2011,  in  considerazione
          dell'urgenza connessa alla situazione emergenziale. Qualora
          dai riscontri  di  cui  al  periodo  precedente  emerga  la
          sussistenza di  cause  ostative,  l'Agenzia  delle  entrate
          procede alle attivita' di recupero del contributo ai  sensi
          del  successivo  comma  12.   Colui   che   ha   rilasciato
          l'autocertificazione di regolarita' antimafia e' punito con
          la reclusione da due anni a sei anni. In caso  di  avvenuta
          erogazione del contributo, si  applica  l'articolo  322-ter
          del codice penale. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della
          Guardia di finanza stipulano apposito  protocollo  volto  a
          regolare la trasmissione, con procedure informatizzate, dei
          dati e delle informazioni di cui al  comma  8,  nonche'  di
          quelli relativi ai  contributi  erogati,  per  le  autonome
          attivita'  di  polizia  economico-finanziaria  di  cui   al
          decreto legislativo n. 68 del 2001. 
                10. Le modalita' di  presentazione  dell'istanza,  il
          suo contenuto informativo, i termini di presentazione della
          stessa e  ogni  altro  elemento  necessario  all'attuazione
          delle disposizioni del presente articolo sono definiti  con
          provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. 
                11.   Sulla   base   delle   informazioni   contenute
          nell'istanza di cui al  comma  8,  il  contributo  a  fondo
          perduto e' corrisposto dall'Agenzia delle entrate  mediante
          accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale
          intestato  al  soggetto  beneficiario.  I  fondi  con   cui
          elargire i contributi sono accreditati  sulla  contabilita'
          speciale intestata all'Agenzia delle entrate n.1778  "Fondi
          di  Bilancio".  L'Agenzia   delle   entrate   provvede   al
          monitoraggio delle domande presentate ai sensi del comma  8
          e dell'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto
          richiesti e ne da' comunicazione con cadenza settimanale al
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
                12. Per le successive attivita' di controllo dei dati
          dichiarati si applicano gli  articoli  31  e  seguenti  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600. Qualora il contributo sia in tutto o in  parte  non
          spettante, anche a seguito del  mancato  superamento  della
          verifica antimafia, l'Agenzia  delle  entrate  recupera  il
          contributo non spettante, irrogando le sanzioni  in  misura
          corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5,
          del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471,  e
          applicando gli interessi dovuti ai sensi  dell'articolo  20
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all'articolo
          1, commi da 421 a 423, della legge  30  dicembre  2004,  n.
          311. Si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  27,
          comma 16, del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2, nonche', per quanto compatibili, anche quelle di  cui
          all'articolo 28 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122. Per le controversie relative all'atto  di  recupero
          si  applicano  le   disposizioni   previste   dal   decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 
                13.  Qualora   successivamente   all'erogazione   del
          contributo, l'attivita'  d'impresa  o  di  lavoro  autonomo
          cessi o le societa' e gli  altri  enti  percettori  cessino
          l'attivita', il soggetto firmatario dell'istanza inviata in
          via telematica all'Agenzia delle entrate ai sensi del comma
          8 e' tenuto a conservare tutti gli elementi  giustificativi
          del contributo spettante e  a  esibirli  a  richiesta  agli
          organi  istruttori  dell'amministrazione  finanziaria.   In
          questi casi, l'eventuale atto di recupero di cui  al  comma
          12  e'  emanato  nei  confronti  del  soggetto   firmatario
          dell'istanza. 
                14. Nei casi di percezione del contributo in tutto  o
          in parte non spettante si applica  l'articolo  316-ter  del
          codice penale. 
                15. Agli oneri di cui al presente articolo,  valutati
          in 6.192 milioni di euro per l'anno 2020,  si  provvede  ai
          sensi dell'articolo 265.» 
              - Il decreto del decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei  Ministri  3  novembre  2020  (Ulteriori   disposizioni
          attuative  del  decreto-legge  25  marzo   2020,   n.   19,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio  2020,
          n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
          epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16  maggio
          2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge  14
          luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure  urgenti  per
          fronteggiare l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del  4  novembre
          2020 -s.o. n. 41. 
              - Si riporta il testo del comma 9 dell'articolo 13  del
          decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 5 giugno  2020,  n.  40  (Misure
          urgenti in materia di accesso al credito e  di  adempimenti
          fiscali per le imprese,  di  poteri  speciali  nei  settori
          strategici, nonche'  interventi  in  materia  di  salute  e
          lavoro,   di   proroga   di   termini   amministrativi    e
          processuali), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 13 (Fondo centrale di garanzia PMI). - 1. -  8.
          (Omissis) 
                9. All'articolo 111, comma 1, lettera a), del decreto
          legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  le  parole  "euro
          25.000,00"   sono   sostituite   dalle   seguenti:    "euro
          40.000,00". »